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D.Lvo 23/05/2000 n. 164
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.
Art. 35 - Competenze in materia di controversie in materia di accesso
1. L'Autoritā per l'energia elettrica e il gas č l'autoritā competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale. Titolo X Norme transitorie e finali
Art. 36 - Norme transitorie
1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.
Art. 37 - Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 38 - Abrogazioni di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:
a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170
b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Art. 39 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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